Il diritto di accesso documentale, o procedimentale, è disciplinato dal titolo V della Legge 241/1990. Il diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi predisposti o detenuti stabilmente dall’amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate e che dimostri, con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare. Degli atti può essere chiesta la visione o la copia.